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Sez. 1, Sentenza n. 1425 del 17/05/1974 (Rv. 369503 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - FORMULAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATA DEDUZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369503-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - FORMULAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATA DEDUZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

La facolta di proporre in Sede di appello nuove eccezioni, allorche si tratti di eccezioni in senso proprio, trova un'insormontabile preclusione nella mancata formulazione specifica di esse nei motivi d'appello, che delimitano l'ampiezza del dibattito di secondo grado. (nella specie, l'appellante aveva eccepito soltanto con la comparsa conclusionale, l'inammissibilita inter partes della prova per presunzioni in ordine alla simulazione). (V 695'73, mass n 362869; 408'72, mass n 356314; (V 242'72, mass n 356045; 970'71, mass n 350906; (V 330'71, mass n 349843; 3897'69, mass n 344303; (contra 1748'73, mass n 364696; 1430'70, mass n 347227; (contra 1406'70, mass n 347198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)