Sez. 3, Sentenza n. 1574 del 10/01/1986 Ud. (dep. 20/02/1986) Rv. 171949 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - RAPPORTO.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - RAPPORTO.*
Nel nostro sistema giuridico-penale il vizio parziale di mente non è incompatibile con l'elemento soggettivo del reato in quanto implicano due concetti operanti su piani diversi: l'uno riconduce alla imputabilità del soggetto, secondo la nozione fornita dallo art. 85 cod. pen. ossia a una condizione personale il cui contenuto è la capacità di intendere e di volere, l'altro al rapporto tra il volere del soggetto e un determinato atto preveduto dalla legge come reato; consegue che il reato commesso da un seminfermo di mente non si sottrae all'indagine relativa all'elemento soggettivo per accertare se esso sia attribuibile alla sua volontà. (Conf mass n 166803).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)