Sez. 1, Sentenza n. 289 del 23/01/1978 (Rv. 389571 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ORDINE DI PAGAMENTO DELLE SOMME RISULTANTI DOVUTE - PRESUPPOSTO - RENDICONTO VALIDAMENTE FORMATO - RENDICONTO DELLA PA - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI - NECESSITA - ACQUISIZIONE AL PROCESSO CON LA MEDIAZIONE DELLA AVVOCATURA DELLO STATO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ORDINE DI PAGAMENTO DELLE SOMME RISULTANTI DOVUTE - PRESUPPOSTO - RENDICONTO VALIDAMENTE FORMATO - RENDICONTO DELLA PA - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI - NECESSITA - ACQUISIZIONE AL PROCESSO CON LA MEDIAZIONE DELLA AVVOCATURA DELLO STATO - IRRILEVANZA.*
In tema di rendimento dei conti, il potere del giudice di ordinare, ai sensi degli artt 263 e 264 cod proc civ, il pagamento delle somme che risultino dovute, postula che il rendiconto prodotto dal difensore del soggetto obbligato risulti validamente formato da quest'ultimo e fornito dei requisiti che lo dimostrino tale. Pertanto, con riguardo ad Obbligo di rendiconto gravante sulla pubblica amministrazione, l'indicato ordine non puo essere emesso sulla base di un documento che non risulti debitamente redatto e sottoscritto dai competenti organi dell'amministrazione medesima, rimanendo irrilevante, a tal fine, che l'atto stesso sia stato acquisito al processo con la mediazione dell'Avvocatura dello stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)