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Sez. 3, Sentenza n. 7284 del 06/08/1997 (Rv. 506507 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Procedimento ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Sottoscrizione del conto - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506507-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

La sottoscrizione di colui che renda il conto, consistendo questo in una esposizione analitica di somme necessariamente racchiusa in un documento da depositare in tempo utile perché la controparte possa esaminarlo, deve considerarsi requisito essenziale del medesimo, con la conseguenza che il documento che ne risulti privo non può ritenersi idoneo a fondare il legittimo instaurarsi del procedimento di cui agli artt. 263 successivi cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)