diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7554 del 18/06/1992 (Rv. 477831 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Giudice competente - Determinazione - Criteri - Indennità - Determinazione su accordo delle parti - Opposizione alla stima - Giudice competente.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477831-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione per pubblico interesse, per accertare se a conoscere dell'opposizione alla stima sia competente il Tribunale a norma della legge n. 2359 del 1865 o la Corte d'Appello in unico grado a norma della legge n. 865 del 1971, è necessario avere riguardo non all'assoggettabilità in astratto di un dato rapporto espropriativo all'una o all'altra legge, bensì al procedimento di determinazione dell'indennità concretamente adottato dalla P.A., con la conseguenza che la Corte d'Appello va ritenuta competente solo ed in quanto la stima sia stata eseguita dall'U.T.E. a norma dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, e non quando l'indennità sia stata determinata su accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 31, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)