Sez. L, Sentenza n. 3921 del 27/10/1976 (Rv. 382593 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE AZIENDE ELETTRICHE TRASFERITE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA MATURATA PRIMA DEL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - VOLONTA NEGOZIALE DELLE PARTI - PREVALENZA - FATTISPECIE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE AZIENDE ELETTRICHE TRASFERITE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITA MATURATA PRIMA DEL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - VOLONTA NEGOZIALE DELLE PARTI - PREVALENZA - FATTISPECIE.*
Al personale delle aziende elettriche ad esso trasferite, l'ENEL e tenuto, a norma dell'art 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643 (legge istitutiva dell'ente), a conservare i diritti derivanti dalla anzianita maturata anteriormente al trasferimento, ma non anche a considerare detta anzianita come maturata alle proprie dipendenze, e cioe a computare su di essa, retroattivamente, i piu favorevoli istituti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore al momento del trasferimento, o successivamente intervenuta. Un Obbligo dell'ENEL in tal senso puo pero derivare dalla volonta negoziale delle parti, desumibile, oltreche da un espresso patto, anche dal complessivo tenore delle clausole di un accordo collettivo. (nella specie, trattavasi di un ex dipendente dell'impresa elettrica seam di Lecce, trasferita all'ENEL con DPR 18 marzo 1965 n 539, ed i giudici di merito avevano affermato che l'ENEL era tenuto a riconoscergli l'anzianita maturata presso detta societa, al fine del computo degli scatti biennali e dell'indennita di anzianita, come se il rapporto di lavoro si fosse svolto fin dall'origine alle sue dipendenze, in forza dell'accordo sindacale del 26 giugno 1963, tendente ad assicurare un trattamento uniforme a tutti i dipendenti, senza distinzioni di provenienza; la SC ha ritenuto esatta la tesi, in quanto fondata su una corretta interpretazione della volonta contrattuale delle parti, ed enunciato il principio di cui sopra. (Conf 2115/75, mass n 375862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 02/02/1961 num. 22, Contr. Coll. 02/02/1961 num. 40, Contr. Coll. 26/06/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)