Sez. L, Sentenza n. 10722 del 27/10/1998 (Rv. 520161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni - Rivalutazione dei periodi assicurativi ex art.13, comma ottavo, della legge n.257 del 1992 - Applicabilità anche ai dirigenti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Dal tenore e dalla genesi della legge n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) si evince che il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge si applica a tutte le categorie di dipendenti ivi compresi i dirigenti non potendosi evincere nulla in contrario al riguardo dal successivo comma nono. Nè assume alcun rilievo il diverso tipo di espressione ("lavoratori" e "dipendenti")che il legislatore adopera rispettivamente nei due commi citati. Invero anche nei confronti dei dirigenti, si rinviene la "ratio" del beneficio che consiste principalmente nel loro sostegno in dipendenza del difficile reinserimento sul mercato del lavoro. D'altra parte l'attribuzione del beneficio è perfettamente compatibile con il trattamento specificamente riservato ai dirigenti. Nè la diversità dell'onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal comma decimo dell'art. 13, può condurre a risultati ermeneutici diversi. La disposizione del comma decimo rappresenta, infatti, soltanto l'effetto che il legislatore, sia pure relativamente ai soli lavoratori assicurati presso l'INPS, ha tratto dalla disciplina posta nei precedenti commi della disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)