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Sez. L, Sentenza n. 6605 del 07/07/1998 (Rv. 517007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257/1992 e successive modificazioni - Interpretazione della disposizione - Criteri - Applicabilità anche ai soggetti già pensionati - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione dell'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti già pensionati, in considerazione: del tenore letterale della disposizione (il quale deve essere valutato innanzitutto e principalmente nell'interpretazione delle norme giuridiche, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); del carattere eccezionale della disposizione; della finalità complessiva della legge, volta a favorire la dismissione della produzione dell'amianto, altamente morbigena, e ad assistere i lavoratori coinvolti da tale processo; della individuazione da parte della legge di precisi stanziamenti di spesa, che non possono essere dilatati in maniera incontrollata.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)