Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 21/01/2016 (Rv. 638505 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Principio del contraddittorio - Violazione nel corso di un arbitrato irrituale - Conseguenze - Impugnazione del lodo - Deducibilità solo come errore ex art. 1429 c.c. - Accertamento giudiziale di merito - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
L'inosservanza del principio del contraddittorio verificatasi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi, sicché la relativa deduzione comporta un'indagine da parte del giudice di merito sull'effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)