Sez. 1, Sentenza n. 4425 del 17/10/1977 (Rv. 388013 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE DI SEPARAZIONE - MATURAZIONE DI DETTO TERMINE - NATURA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITA DELLA DOMANDA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE DI SEPARAZIONE - MATURAZIONE DI DETTO TERMINE - NATURA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITA DELLA DOMANDA.*
Nel giudizio di divorzio, la maturazione del termine di separazione personale, prolungato per effetto dell'opposizione del coniuge convenuto, anteriormente alla proposizione della domanda si configura non gia come presupposto dell'intero rapporto processuale, la cui carenza determini l'improponibilita originaria della domanda, bensi quale condizione di proseguibilita del giudizio, il cui difetto non tocca la validita della domanda stessa, ma impedisce l'ulteriore trattazione del giudizio, che potra riprendere una volta trascorso il sessennio o il settennio previsto dalla legge. (Conf 364/77, mass n 383905; (Conf 1116/76, mass n 379789).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)