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Sez. 1, Sentenza n. 10150 del 10/10/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208737 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Incertezza sulla sola individuazione anagrafica - Pronuncia di sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto - Illegittimità - Ragione.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208737-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE

Allorché sia incerta l'individuazione anagrafica dell'imputato, ma non la sua identità fisica, è illegittima la pronuncia, nei suoi confronti, di sentenza di non doversi procedere con la formula "per essere ignoto l'autore del fatto", in quanto, secondo l'art. 66 cod. proc. pen., l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto, quando sia certa l'identità fisica della persona, e le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)