Sez. 3, Sentenza n. 22777 del 11/05/2010 Ud. (dep. 15/06/2010) Rv. 247549 - 01
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Identificazione dell'imputato sulla base delle sue sole dichiarazioni - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)