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Sez. L - , Sentenza n. 12718 del 19/05/2017 (Rv. 644500 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA | "Trust" - Necessaria coincidenza dei tre centri di imputazione - Violazione - Conseguenze - Nullità rilevabile di ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644500-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA

Il "trust", che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C., avendo accertato la nullità di un "trust" nel quale i disponenti, soci di una s.r.l. posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese, si erano autonominati "trustee" e primi beneficiari, ha affermato, in una controversia promossa da una lavoratrice per il conseguimento di indennità varie, la legittimazione passiva dei predetti soci, in quanto ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)