Sez. 3 - , Sentenza n. 2043 del 27/01/2017 (Rv. 642711 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Pignoramento eseguito nei confronti di un “trust” (e non del “trustee”) – Illegittimità – Sussistenza – Rilevabilità d’ufficio – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Proc. Civ. art. 555, Legge 16/10/1989 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)