Sez. U, Sentenza n. 2641 del 27/10/1966 (Rv. 325076 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISAPPLICAZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO EMANATO DA ORGANO INCOMPETENTE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DELL'INCOMPETENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISAPPLICAZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO EMANATO DA ORGANO INCOMPETENTE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DELL'INCOMPETENZA.*
La validita di un atto amministrativo e condizionata all'emanazione da parte dell'organo competente, ossia dell'organo cui la legge abbia espressamente demandato la relativa funzione. Il giudice ordinario, chiamato a conoscere degli effetti di un atto amministrativo, per disapplicarlo ove non sia conforme a legge (artt 4 e 5 legge 20 marzo 1865, all e), puo accertare d'ufficio, in ogni stato-grado del processo, i presupposti di validita dell'atto stesso, ivi compresa la Competenza ad emetterlo. (Cfr 1583/61).*
Riferimenti normativi: DM 20/03/1865 all. E art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)