Sez. 3, Sentenza n. 4274 del 15/05/1997 (Rv. 504344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Controversia tra privati - Dedotta illegittimità di un atto amministrativo - Motivi della censura - Mancanza - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Se in una controversia tra privati una parte chiede al giudice ordinario di accertare "incidenter tantum" l'illegittimità di un atto amministrativo, onde disapplicarlo ai sensi degli artt. 4 e 5 legge 2248 del 1865 all. E, ma non specifica i motivi del vizio dedotto, la genericità della censura la rende inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)