Sez. 2, Sentenza n. 2050 del 23/07/1963 (Rv. 263155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CONTINUITA E REGOLARITA DELLA PRESTAZIONE - SALARIO GIORNALIERO COMPRENSIVO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITA DEL FATTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CONTINUITA E REGOLARITA DELLA PRESTAZIONE - SALARIO GIORNALIERO COMPRENSIVO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITA DEL FATTO - CONDIZIONI.*
Quando il lavoro straordinario venga prestato con una certa continuita e regolarita, e lecito retribuire il prestatore d'opera con una paga giornaliera fissa, comprensiva anche della quota dovuta per il lavoro straordinario, il cui compenso viene in tal modo preventivamente liquidato. Imprescindibile condizione per la validita di un patto del genere e, tuttavia, che sia determinato con sicurezza qual'e lo ammontare del compenso per il lavoro ordinario, giacche, in caso contrario, non sarebbe adempiuto il precetto imperativo della legge, la quale esige che le prestazioni straordinarie siano compensate con una maggiorazione alla paga base dovuta per il lavoro ordinario. E necessario, cioe, che le parti, nello stabilire il salario conglobato, abbiano effettivamente compiuto il calcolo separato della retribuzione ordinaria e di quella dovuta per il lavoro straordinario e che dal risultato si evinca che al prestatore d'opera nulla e stato tolto sia dalla retribuzione ordinaria sia della maggiorazione dovutagli per il lavoro straordinario. L'accertamento circa l'esplicito accordo tra le parti in ordine al calcolo della paga base e della relativa maggiorazione e compito esclusivo del giudice di merito. (V 1783/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)