Sez. 6, Sentenza n. 5531 del 27/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205012 - 01
Partiti politici | Finanziamenti societari - Liceità - Requisiti della delibera da parte dell'organo competente iscrizione in bilancio - Necessità di entrambi - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: mancata iscrizione in bilancio.
Partiti politici
Ai fini della liceità ex art. 7 comma secondo legge 2 maggio 1974 n. 195 di un finanziamento o contributo a partiti da parte di società (non comprese tra quelle di cui al comma precedente) è necessario che l'operazione sia stata deliberata dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto in bilancio: entrambi i requisiti devono sussistere e conseguentemente a realizzare l'illegittimità dell'erogazione è sufficiente l'essenza di uno solo. Ciò si ricava dalla lettere a) del comma terzo del citato articolo nonché dalla sua "ratio", dovendosi ritenere la volontà legislativa di tutelare penalmente gli atti di liberalità in questione, sia per quanto attiene alla loro formazione sia sopratutto per quanto concerne i meccanismi di controllo sugli stessi. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che potesse configurarsi il reato di illecito finanziamento societario con riguardo ad operazione ricollegabile a provvedimento del competente organo, ma non iscritto in bilancio).
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)