Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017 Ud. (dep. 13/09/2017) Rv. 271281 - 01
PARTITI POLITICI | Finanziamenti o contributi societari - Liceità - Finanziamente erogati per intemposta persona - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PARTITI POLITICI
È configurabile il reato di finanziamento illecito ai partiti politici, previsto dall'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, qualora il contributo pervenga al destinatario finale per interposta persona, in quanto l'intermediazione di un terzo non consente di individuare in maniera chiara i soggetti da cui deriva il sostegno economico nei confronti di una formazione politica impegnata in una competizione elettorale. (Fattispecie in cui il finanziamento era stato formalmente deliberato in favore di un partito politico nazionale, per essere in concreto trasferito ad una compagine elettorale locale, sicchè non risultava immediatamente individuabile la provenienza dell'erogazione compiuta da una società operante nel settore sanitario in favore di esponenti politici della regione nella quale la società finanziatrice esercitava la sua attività).
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)