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Sez. 3, Sentenza n. 5149 del 06/04/2001 (Rv. 545688 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Condizioni di legge - Requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici - Onere della prova - A carico del riscattante.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545688-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda, sicché incombe a lui la prova di non avere venduto, nel biennio precedente il riscatto, fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)