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Sez. 3, Sentenza n. 4914 del 01/04/2003 (Rv. 561635 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Art. 8 legge n. 590 del 1965 - Condizioni di legge - Onere della prova - A carico di chi vuol far valere il diritto - Spettanza.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561635-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., dare la prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto (ivi ricompresa la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono e compartecipe).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)