Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 297 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20770
- Impiego pubblico
- Allievi del corso di formazione per agente di P.S. in prova
- Dimissione dal corso e dal servizio per assenza prolungata per malattia e infortunio oltre i termini previsti
- Impossibilità di frequentazione del primo corso successivo, come invece è previsto in caso di infermità contratta a causa di esercitazione pratica o di maternità
- Asserita ingiustificata disparità di trattamento
- Esclusione
- Incomparabilità delle situazioni poste a confronto
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
L'art. 4, comma primo, lett. d), e comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni, dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo senza possibilità di frequentare il corso successivo come invece previsto in caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternità, non viola il principio di eguaglianza poiché le situazioni assunte quali 'tertia comparationis' sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse: infatti la previsione di un trattamento più favorevole da un lato per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attività addestrativa, dall'altro per l'allieva che si assenti per gravidanza trova la sua logica spiegazione, rispettivamente, nel riconoscimento del nesso tra infermità e servizio e nella speciale tutela della maternità. Per altro verso il trattamento previsto per l'allievo che si assenti per infortunio occorso per motivi privati risulta coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella selezione degli aspiranti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma primo, lett. D), e comma quinto, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402). red.: F.S. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 4, comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325
- legge 30 ottobre 1987, n. 402
- art. 4, comma 1, lett. d) d.l. 4 agosto 1987, n. 325
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Magalotti Rocco contro il Ministero degli Interni, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Magalotti Rocco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Enrico Bastreri per Magalotti Rocco e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
punto 1
Il T.A.R. della Liguria era stato adito da un agente ausiliario della Polizia di Stato, il quale, ammesso a frequentare il corso di perfezionamento al termine del quale sarebbe divenuto agente in prova di P.S., si era infortunato prima dell'inizio del corso stesso, mentre era in licenza, "partecipando ad un torneo di calcio di quartiere". Essendo dall'infortunio derivata un'assenza superiore a 30 giorni, l'agente ausiliario, con il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato dinanzi al T.A.R., era stato dimesso dal corso e dal servizio.
Il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento nella parte in cui non consentiva al ricorrente la partecipazione ad un corso successivo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso in argomento, dimesso per assenza prolungata dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo, con conseguente impossibilità di frequentare il corso successivo.
Osserva il giudice remittente che la norma impugnata consente all'allievo infortunatosi (o che abbia contratto un'infermità) durante il corso, e più precisamente nello svolgimento di una esercitazione tecnico-pratica, un'assenza di 40 giorni, prevedendo la dimissione dal corso di addestramento ma non dal Corpo di P.S. (con diritto di partecipare al corso successivo).
Parimenti, per le allieve di sesso femminile è fatta salva - in caso di assenza per maternità - la partecipazione al corso successivo al periodo di astensione obbligatoria.
Dal confronto con tali situazioni si evidenzierebbe una disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, richiamando anzitutto la disciplina che esclude potersi desumere da una normativa di maggior favore il termine di riferimento utile per impugnare la previsione generale e rilevando, in secondo luogo, l'oggettiva differenza delle situazioni poste a confronto.
punto 3
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata insistendo sugli accennati profili d'illegittimità costituzionale, in quanto l'infortunio occorso fuori servizio e quello intervenuto durante un'esercitazione pratica del corso sarebbero entrambi eventi incolpevoli, ma solo all'assenza derivante dal primo è collegata la dimissione dal Corpo.
Nell'imminenza dell'udienza la parte ha depositato una ulteriore memoria sottolineando la rilevanza della questione, poiché l'atto impugnato era stato dal T.A.R. sospeso in attesa della decisione della Corte (ed escludendo quindi che il relativo potere giurisdizionale si fosse esaurito).
Considerato in diritto
punto 1
Il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni - dovuta ad infortunio occorso per motivi privati - venga dimesso anche dal Corpo senza possibilità di frequentare il corso successivo.
Tale opportunità - osserva il giudice remittente - è viceversa concessa in altre ipotesi che, confrontate con quella oggetto del giudizio a quo, evidenzierebbero una disparità di trattamento lesiva del principio di eguaglianza.
punto 2
La questione non è fondata.
Le situazioni assunte quali tertia comparationis sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse da quella dedotta nel giudizio in corso dinanzi al T.A.R. della Liguria. Infatti la previsione di un trattamento più favorevole per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attività addestrativa, trova la sua logica spiegazione nel riconoscimento del nesso tra infermità e servizio. Sicché è del tutto razionale, anzi dovuta, la garanzia di partecipazione ad un altro corso.
Il caso dell'allieva che si assenti per gravidanza è in modo così evidente riconducibile alla speciale tutela della maternità, che non è neppure prospettabile come termine di paragone.
La dedotta violazione del principio di eguaglianza resta quindi esclusa in ragione dell'ontologica differenza tra le fattispecie poste a confronto, riconducibili a principi del tutto diversi tra loro.
Per altro verso, può conclusivamente rilevarsi come la previsione de qua risulti del tutto coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, che appare opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella selezione degli aspiranti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze