diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1192 del 27/02/1981 (Rv. 411760 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - DIRIGENTE MORTO NON PER CAUSA DI SERVIZIO - DIRITTO A PENSIONE DEGLI AVENTI CAUSA - PERIODO DI PREAVVISO NON LAVORATO - COMPUTABILITA - LIMITI - RISCOSSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE DEI CONTRIBUTI RELATIVI A TUTTA L'EROGAZIONE EFFETTUATA SUL PIU LUNGO PERIODO DI PREAVVISO PATTUITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411760-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - DIRIGENTE MORTO NON PER CAUSA DI SERVIZIO - DIRITTO A PENSIONE DEGLI AVENTI CAUSA - PERIODO DI PREAVVISO NON LAVORATO - COMPUTABILITA - LIMITI - RISCOSSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE DEI CONTRIBUTI RELATIVI A TUTTA L'EROGAZIONE EFFETTUATA SUL PIU LUNGO PERIODO DI PREAVVISO PATTUITO - IRRILEVANZA.*

A norma degli artt 5 e 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953 n 967, approvato con DPR 17 agosto 1955 n 914, per il raggiungimento dell'anzianita contributiva richiesta per l'insorgenza del diritto a pensione a favore degli aventi causa del dirigente morto non per causa di servizio, si deve tenere conto anche del periodo di preavviso non lavorato, limitatamente pero alla durata di tale periodo stabilito dalle norme collettive di diritto comune che hanno sostituito quelle corporative e non anche del preavviso, eventualmente maggiore, fissato dalle parti con pattuizioni individuali, mentre e irrilevante, ai predetti fini, che l'istituto assicuratore abbia riscosso e trattenuto il versamento dei contributi relativi a tutta l'erogazione effettuata dal datore di lavoro sul piu lungo periodo di preavviso pattuito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., DPR 17/08/1955 num. 914 art. 5, DPR 17/08/1955 num. 914 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)