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Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 16/06/2004 (Rv. 573671 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. sull'immigrazione - Decreto di espulsione amministrativa - Diniego della revoca - Tutela giurisdizionale - Giudice ordinario - Tempi e modi di proposizione del ricorso - Disciplina degli artt. 13 e 13 - bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573671-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riconosce ai cittadini cosiddetti extracomunitari parità di trattamento con quelli degli stati appartenenti all'Unione Europea relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione. Conseguentemente, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela dei diritti soggettivi impongono che, al pari delle opposizioni avverso i decreti di espulsione, anche i ricorsi avverso il diniego della revoca di detti decreti debbano essere assoggettati al controllo del giudice ordinario nelle forme previste dal T.U., ed in particolare nei tempi e modi previsti dagli artt. 13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)