Sez. U, Sentenza n. 6635 del 29/04/2003 (Rv. 562510 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Decisioni adottate nel vigore di tale normativa sulle istanze di revoca di provvedimenti di espulsione emanati nella vigenza della precedente disciplina - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato non solo "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", ma anche "parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione". Pertanto, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela di situazioni giuridiche garantite impongono che anche le decisioni adottate nel vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998 sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione emanati nella vigenza della precedente disciplina siano soggette al controllo giurisdizionale del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 5, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 46, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)