Sez. L, Sentenza n. 5887 del 29/10/1988 (Rv. 460376 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DOMANDA DEL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA - OMISSIONI DELLA RELATIVA PRONUNCIA - ERRORE MATERIALE CORREGGIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VIZIO D'OMESSA PRONUNCIA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DOMANDA DEL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA - OMISSIONI DELLA RELATIVA PRONUNCIA - ERRORE MATERIALE CORREGGIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VIZIO D'OMESSA PRONUNCIA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), non si ha errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia, che è denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato e che comporta l'annullamento, con riguardo a tale capo, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di merito. (V 2573/76, mass n 381370).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)