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Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 09/06/1998 (Rv. 516223 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Domanda del difensore della parte vittoriosa - Omessa pronuncia sul punto - Denunciabilità del vizio esclusivamente da parte del difensore interessato - Sussistenza - Denuncia del vizio nell'ambito dell'impugnazione proposta solo nell'interesse della parte - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516223-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di pronunciare sulla domanda di distrazione proposta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., dal difensore della parte vittoriosa munito di procura, il vizio di omessa pronuncia è denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la denuncia di tale vizio qualora l'impugnazione avverso la sentenza sia stata proposta solo nell'interesse della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)