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Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007 (Rv. 598268 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Sospensione dei termini di impugnazione - Presupposti - Ammissibilità "in astratto" della definizione agevolata - Sufficienza - Valutazione "in concreto" - Spettanza all'Amministrazione finanziaria ed al giudice competente sull'impugnazione del provvedimento di rigetto.
Stato
decisa il 2007-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il giudizio relativo all'applicabilità della sospensione dei termini d'impugnazione prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ad una determinata controversia richiede una valutazione "ex ante" in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata, la quale, non potendo sovrapporsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, destinataria della domanda di condono, quando ne sia in corso l'istruttoria o quando la domanda stessa sia stata respinta con provvedimento impugnato dinanzi al giudice competente, si risolve necessariamente in un'indagine su fatti astrattamente preclusivi della definibilità della lite, ferma restando la valutazione, riservata al giudice competente, dell'ammissibilità in concreto della definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)