Sez. U, Sentenza n. 1595 del 22/01/2009 (Rv. 606115 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Controversia concernente l'avviso di accertamento nei confronti di una Fondazione Cassa di Risparmio - Configurabilità - Conseguenze - Termini processuali - Sospensione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, costituisce lite pendente suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, quindi, può giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero di parte dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche della quale una Fondazione Cassa di Risparmio abbia omesso il versamento, ritenendo di aver diritto al beneficio della riduzione a metà previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)