Sez. U, Sentenza n. 9651 del 17/07/2001 (Rv. 548243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa ad opera affidata a privato coinvolgente unicamente pretese patrimoniali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Nuova disciplina sulla devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo dettata dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Inapplicabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nella sua formulazione originaria) - la controversia concernente il pagamento di somme reclamate dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in corrispettivo della esecuzione di un'opera pubblica (consistente, nella specie, nella realizzazione della rete di distribuzione del metano nel territorio di un Comune). (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, "ex" art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)