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Sez. U, Sentenza n. 9338 del 27/06/2002 (Rv. 555376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Contratto di somministrazione di energia elettrica - Controversia relativa al diritto dell'ente fornitore di pretendere una determinata prestazione pecuniaria - AGO - Sussistenza - Nuova disciplina della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo dettata dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, qualora l'utente contesti il diritto dell'ente fornitore di pretendere una prestazione pecuniaria (nella specie, la cosiddetta quota prezzo prevista dal provvedimento C.I.P. n. 32 del 1986), la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo il suddetto giudice verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre i effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla giurisdizione in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000) sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda, notificata nel maggio del 2000, e quindi non rilevante, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1339, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)