Sez. 2, Sentenza n. 15686 del 11/07/2006 (Rv. 591851 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause tra loro dipendenti - Nozione - Trattazione congiunta anche nella fase di impugnazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Due cause sono tra loro dipendenti quando, trattate e decise in primo grado in un unico processo, per la natura propria della situazione giuridica controversa ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente, la decisione dell'una costituisce presupposto logico della decisione dell'altra; in tal caso, al fine di evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto tra le parti che hanno partecipato al processo, esse devono essere trattate unitariamente anche nella fase di impugnazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato rapporto di dipendenza tra l'azione di nullità delle donazioni fatte in vita dal " de cuius " e la domanda di divisione della comunione ereditaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)