Sez. L, Sentenza n. 7233 del 05/12/1986 (Rv. 449302 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PATTO DI CONGLOBAMENTO - ECCEZIONE RELATIVA - PRECLUSIONI EX ART. 416, SECONDO COMMA, E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PATTO DI CONGLOBAMENTO - ECCEZIONE RELATIVA - PRECLUSIONI EX ART. 416, SECONDO COMMA, E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il cosiddetto patto di conglobamento costituisce un istituto mediante il quale la contrattazione collettiva consente che nella retribuzione corrisposta al lavoratore a titolo di compenso normalmente spettantegli siano conglobati elementi retributivi che ad altro titolo competono al lavoratore stesso. Pertanto, la deduzione di tale patto, operata dal datore di lavoro al fine di dimostrare di aver corrisposto al dipendente i compensi e le altre indennità che si aggiungono alla normale retribuzione, configura - in quanto destinata ad influire negativamente sulla esistenza del diritto fatto valere dall'attore - un'eccezione di merito in senso stretto, che soggiace alle preclusioni stabilite dagli articoli 416, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civile. (V 3428/80, mass n 407256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)