Sez. L, Sentenza n. 3428 del 24/05/1980 (Rv. 407256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER IL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER INDENNITA PER FERIE E FESTIVITA NON GODUTE E LAVORO STRAORDINARIO - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL DATORE DI LAVORO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO CIRCA L'ESISTENZA DI UN PATTO DI CONGLOBAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER IL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER INDENNITA PER FERIE E FESTIVITA NON GODUTE E LAVORO STRAORDINARIO - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL DATORE DI LAVORO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO CIRCA L'ESISTENZA DI UN PATTO DI CONGLOBAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel giudizio instaurato dal lavoratore per il pagamento di differenze retributive per indennita per ferie e festivita non godute e lavoro straordinario, l'eccezione circa l'esistenza di un patto di conglobamento, proposta dal datore di lavoro per la prima volta in appello costituisce una mera difesa e non viola il divieto dello ius novorum in secondo grado stabilito dall'art 437 cod proc civ ove sia logicamente connessa con quanto dedotto in primo grado circa la percezione di una retribuzione complessiva, in quanto diretta a chiarire, nell'ambito di quest'ultima, la diversita dei titoli giuridici dei singoli emolumenti unificati nel compenso globale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)