Sez. 3, Sentenza n. 11011 del 06/11/1993 (Rv. 484213 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Limiti massimi di risarcibilità indicati nell'art. 21 primo comma della legge n. 990 del 1969 - Inoperatività a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma dichiarata dalla sentenza della Corte Cost. n. 560 del 1987.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990 deve ritenersi che non siano più operanti in ordine ai risarcimenti posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, i limiti massimi di risarcibilità indicati nella predetta norma in lire quindici milioni per ogni persona e lire venticinque milioni per sinistro, e che il massimale del fondo di garanzia per le vittime della strada debba essere determinato nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 18/12/1987 num. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)