Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994 (Rv. 485632 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Ipotesi di cui all'art. 19 primo comma lettera a) della legge n. 990 del 1969 - Illegittimità costituzionale dell'art. 21 della citata legge - Conseguenze - Obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia - Rimozione di ogni limite di massimale - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 560 del 1987) dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti di massimale dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli, non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 19 della stessa legge del 1969, in quanto, alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti, dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non suscettibile di eccedere i massimali individuabili per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 18/12/1987 num. 560, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)