Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/10/1985 (Rv. 442434 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - PRIMA SCADENZA DELLA LOCAZIONE - ART. 29 LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFIUTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO - BENEFICIO PARROCCHIALE - QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - PRIMA SCADENZA DELLA LOCAZIONE - ART. 29 LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFIUTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO - BENEFICIO PARROCCHIALE - QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 - in forza del quale può essere negato il rinnovo del contratto di locazione concernente immobile non abitativo alla prima scadenza, qualora il locatore sia un ente pubblico o di diritto pubblico ed intenda adibire l'immobile stesso all'Esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue finalità istituzionali - esula dalla nozione di ente pubblico il beneficio parrocchiale, il quale svolge attività essenzialmente religiosa, persegue finalità non riconducibili fra quelle di interesse generale demandate alla P.a. E non fa parte dell'organizzazione dello stato. (V 4430/80, mass n 408309; (V 5580/78, mass n 395368).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)