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Sez. L, Sentenza n. 5580 del 28/11/1978 (Rv. 395368 - 01)

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI (BENEFICI) - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI - ESONERO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ESTENSIONE AD ENTI ECCLESIASTICI ED ASSOCIAZIONI LAICALI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395368-01

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI (BENEFICI) - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI - ESONERO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ESTENSIONE AD ENTI ECCLESIASTICI ED ASSOCIAZIONI LAICALI - CONDIZIONI.*

L'esonero delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza dall'Obbligo di contribuire al finanziamento del programma di costruzione di case per i lavoratori, stabilito nell'art 10 lettera C) della legge 14 febbraio 1963 n 60 non ha carattere oggettivo, ma soggettivo.Pertanto, perche un ente ecclesiastico o un'associazione laicale possano godere di tale esonero, e necessario dimostrare che gli stessi appartengono alle istituzioni pubbliche di beneficienza, essendo stati muniti di personalita giuridica pubblica. Gli enti ecclesiastici, infatti, per quanto in considerazione della loro particolare origine e degli scopi che ne giustificano l'esistenza nell'ordinamento italiano, sono da questo assoggettati a regole speciali e, sotto peculiari aspetti, trattati come enti pubblici, tuttavia tali propriamente non sono perche non fanno parte della organizzazione dello stato, a meno che agli stessi non spetti la personalita di diritto pubblico se ed in quanto, a prescindere dalla loro ecclesiasticita, abbiano i requisiti di appartenenza ad una categoria di enti pubblici. Ed analogamente le associazioni laicali con fini di culto e di religione, dal momento che tali fini non sono caratterizzanti in senso pubblicistico, possono essere considerate persone giuridiche pubbliche ove se ne accerti la appartenenza alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ossia soltanto se siano state munite di personalita giuridica pubblica, abbiano un fine assistenziale e siano sottoposte alla legge 17 luglio 1890 n 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.*

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)