Sez. 2, Sentenza n. 731 del 06/03/1969 (Rv. 339016 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - INCOMPATIBILITA DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO POSTERIORE CON QUELLE DEL TESTAMENTO ANTERIORE - INESISTENZA DEI BENI EREDITARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - DISTINZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - INCOMPATIBILITA DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTAMENTO POSTERIORE CON QUELLE DEL TESTAMENTO ANTERIORE - INESISTENZA DEI BENI EREDITARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - DISTINZIONI.*
L'ipotesi della non compatibilita delle Disposizioni di un testamento anteriore con quelle di un testamento posteriore, e diversa dalla ipotesi di una inesistenza nell'asse, al momento della apertura della successione, dei beni a cui si riferiscono le Disposizioni testamentarie. Nel primo caso, esplicitamente contemplato dall'art.682 cod. civ., si ha una tacita revocazione ed una conseguente sopravvenuta invalidita di determinate Disposizioni del testamento anteriore, che risultano prive di effetto a causa di un annullamento dovuto ad una presunta volonta del testatore nel secondo caso, invece, le Disposizioni testamentarie, pur rimanendo valide in quanto il loro annullamento puo derivare soltanto da revocazione espressa o tacita, divengono inefficaci per impossibilita di attuazione, analogamente a quanto e stabilito dall'art.654 cod.civ. per il legato di cosa non esistente nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)