Sez. 2, Sentenza n. 6745 del 12/11/1983 (Rv. 431465 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE - INCOMPATIBILITÀ OGGETTIVA O INTENZIONALE FRA IL TESTAMENTO PRECEDENTE E QUELLO SUCCESSIVO - NOZIONE E DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NON CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE - INCOMPATIBILITÀ OGGETTIVA O INTENZIONALE FRA IL TESTAMENTO PRECEDENTE E QUELLO SUCCESSIVO - NOZIONE E DISTINZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NON CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Fuori dell'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle Disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo e configurandosi, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di Disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle Disposizioni o di singole Disposizioni contenute nei due Atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall'antecedente testamento. L'indagine al riguardo involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimità se sorretti da congrua e corretta motivazione. (V 423/82, mass n 418122; (V 454/70, mass n 345453; (V 737/69, mass n 339016; (V 3380/68, mass n 336427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)