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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5954 del 28/02/2019 (Rv. 652966 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Attività agricola e attività di agriturismo - Separati regimi fiscali - Spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all'attività di agriturismo - Inerenza all'attività agricola - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652966-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, qualora il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, svolga un'attività agricola e un'attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l'attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all'attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l'attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e non alle caratteristiche del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)