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Sez. 2, Sentenza n. 66 del 13/01/1965 (Rv. 310046 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI UN CONDOMINO AD UN ALTRO - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO - NON E NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1965-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310046-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI UN CONDOMINO AD UN ALTRO - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO - NON E NECESSARIA.*

Nell'ipotesi di alienazione di un piano o di una porzione separata di un piano di un edificio in condominio, affinche l'acquirente sia legittimato di fronte al condominio quale nuovo titolare dei diritti e dei doveri derivanti dallo stato di condominio (tra cui il diritto all'amministrazione delle cose comuni e quello alla partecipazione alle assemblee di condominio) non occorre che venga fornita la prova che lo atto di acquisto sia stato trascritto. (Cfr. 1750/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)