Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 14/03/1987 (Rv. 451776 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - ACQUIRENTE DI UNITÀ IMMOBILIARE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - ONERE DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO - VALIDITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - ACQUIRENTE DI UNITÀ IMMOBILIARE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - ONERE DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO - VALIDITÀ.*
Nell'ipotesi di alienazione di una porzione di edificio condominiale ad un nuovo soggetto, affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva dell'acquirente o concorrente con quella dell'alienante, che, in Forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità, senza di che, e fin quando ciò non avvenga, resta legittimato a partecipare alle delibere assembleari l'alienante. Pertanto è legittima la disposizione del regolamento del condominio che prevede a tal fine a carico dell'alienante l'Onere di comunicare all'amministratore del condominio gli estremi di trasferimento e i dati personali dell'acquirente, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, ritualmente l'avviso di convocazione della assemblea dei condomini viene indirizzata all'alienante. (V 89/67, mass n 325753; (V 66/65, mass n 310046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)