Sez. 1, Sentenza n. 399 del 18/02/1967 (Rv. 326312 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE IMPLICITA DELLE QUESTIONI NON DEDOTTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE IMPLICITA DELLE QUESTIONI NON DEDOTTE.*
L'annullamento con rinvio di una sentenza per violazione di norme di diritto rende immutabili i presupposti di fatto costituenti l'antecedente logico necessario della pronuncia della Corte di Cassazione, determinando la preclusione di tutte le questioni tendenti al mutamento dei suddetti presupposti. Quando la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, fissa i criteri ai quali il giudice deve informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni non dedotte ne rilevate di ufficio in Sede di legittimita devono ritenersi implicitamente decise in via definitiva. (Cfr. 2423-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)