Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 17/04/1970 (Rv. 346639 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - QUESTIONI DEDOTTE O DEDUCIBILI - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - QUESTIONI DEDOTTE O DEDUCIBILI - PRECLUSIONE.*
Quando una sentenza della Corte di Cassazione, nell'annullamento con rinvio, ha fissato in concreto, con efficacia vincolante per il giudice inferiore, i criteri in iudicando ed in procedendo che debbono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano o dovevano essere dedotte in Sede di legittimita o rilevate di ufficio debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, e cio perche la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito, al pari delle questioni che avrebbero dovuto essere proposte dalle parti o sollevate ex officio quale presupposto logico e giuridico della pronuncia medesima. (V 4034-69 massima 344530 2632-69 massima 342259 2282-69 massima 341669 348-69 massima 338352 333-69 massima 338328 2146-67 massima 329290 399-67 massima 326312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)