Sez. L - , Sentenza n. 801 del 13/01/2017 (Rv. 642510 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro - Funzione di accertamento di illeciti amministrativi - Spettanza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di verifiche ispettive, l'art. 3 del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro, ad eccezione di quella di contestare contravvenzioni da riferirsi non già alla funzione di contestazione in sé, di illeciti penali o amministrativi, ma alle sole contravvenzioni propriamente dette, ossia dei reati puniti con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.), sicché gli stessi ben possono accertare e contestare violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro ed in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)