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Sez. L, Sentenza n. 14158 del 02/10/2002 (Rv. 557742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Funzionari ispettivi degli enti previdenziali - Compiti e funzioni - Valore probatorio dei verbali da essi redatti - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

A norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro. Ne consegue che i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assistenziali possono fare fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 863, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)