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Sez. 1, Sentenza n. 7493 del 24/08/1994 (Rv. 487761 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Promissario acquirente - Contratto preliminare - Cessione ad un terzo prima del fallimento - Autorizzazione al curatore a sciogliersi dal contratto preliminare - Impugnazione con ricorso per cassazione da parte del terzo cessionario del preliminare - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487761-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Nel caso in cui il promissario acquirente, prima della dichiarazione del suo fallimento, ceda ad un terzo il contratto preliminare, il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del provvedimento con il quale il giudice delegato ha autorizzato il curatore a sciogliersi dal predetto contratto preliminare a norma dell'art. 72 legge Fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., neanche da parte del terzo cessionario del preliminare, atteso che detto provvedimento, che attiene alla mera amministrazione della gestione fallimentare, non ha carattere decisorio non incidendo immediatamente su posizioni di diritto soggettivo del detto cessionario, che restano tutelati mediante un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)