Sez. 1, Sentenza n. 9896 del 24/04/2007 (Rv. 597000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Contratto preliminare col fallito "in bonis" - Istanza di sospensione della vendita e trasferimento del bene - Diniego - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo del decreto con cui il giudice delegato ha respinto l'istanza di sospensione della vendita e di trasferimento a trattativa privata di un bene oggetto di un contratto preliminare stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, non avendo esso contenuto decisorio e non incidendo immediatamente su posizioni di diritto soggettivo del terzo contraente, che, ove il curatore non si sia sciolto dal preliminare e questo sia opponibile alla massa, restano tutelabili mediante un ordinario giudizio di cognizione per l'adempimento dell'obbligo di contrarre.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)