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Sez. 3, Sentenza n. 11142 del 13/02/1976 Ud. (dep. 26/10/1976) Rv. 134696 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE NON IMPUGNABILI.*
Stato
decisa il 1976-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134696-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE NON IMPUGNABILI.*

Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, sia che si contesti la soggettivita del diritto a costituirsi, sia che si contesti la formalita della Costituzione, e cio a norma dell'art 190 cod proc pen che stabilisce la impugnabilita dei provvedimenti del giudice nel solo caso in cui la legge lo prevede. Gli artt 97 e segg cod proc pen non prevedono impugnazione alcuna, e cio in quanto l'ordinanza di ammissione della parte civile non preclude la decisione del giudice sul diritto della parte ad ottenere il risarcimento, ne preclude alle altre parti il diritto di impugnare la sentenza sul relativo capo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)